Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Il comitato di cui all' può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione.
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