Art. 1
In vigore dal 8 giu 2015
Il regolamento (UE) n. 1352/2014 è così modificato:
1)
all' è aggiunta la lettera seguente:
«j) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza»
;
2)
è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis
È vietato:
a)
fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;
b)
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.»
;
3)
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
atti che violano l'embargo sulle armi imposto dall' della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:878:oj#art-1