Art. 1
In vigore dal 4 giu 2015
I periodi transitori di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:880:oj#art-1