Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 giu 2015
All'articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014 sono aggiunti i seguenti commi: «Per quanto riguarda gli storni fra assi, il limite del 3 % di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è aumentato al 5 %. Per quanto riguarda il termine entro il quale notificare alla Commissione le modifiche ai programmi, la scadenza del 31 agosto 2015 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prorogata al 30 settembre 2015. Per quanto riguarda la scadenza entro la quale la Commissione valuta le richieste di modifica, il termine di quattro mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è abbreviato a tre mesi.»
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