Art. 7
Relazioni di controllo
In vigore dal 29 mag 2015
Relazioni di controllo
1. L'autorità responsabile stila una relazione su ogni controllo amministrativo e su ogni controllo sul posto, in cui figurano le seguenti informazioni:
a)
identificazione completa del progetto e convenzione di sovvenzione corrispondente;
b)
nome e firma del responsabile del controllo;
c)
nome del beneficiario;
d)
tipo di controllo (controllo amministrativo, controllo sul posto finanziario od operativo o una combinazione);
e)
se necessario, ambito del controllo;
f)
la spesa rientrante nell'ambito del controllo e la spesa (campione) effettivamente verificata;
g)
importo delle spese considerato non ammissibile;
h)
una descrizione dei principali risultati, punti deboli, errori e irregolarità, dei controlli supplementari e delle analisi effettuate, delle raccomandazioni e delle misure correttive proposte e la reazione del beneficiario.
2. La relazione di controllo può essere presentata sotto forma di un elenco di punti.
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