Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 mag 2015
È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 e ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. L'inchiesta non riguarda le importazioni nell'Unione di: — caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie, — prodotti fotovoltaici a film sottile, — prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate, — moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.
Storico versioni

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