Art. 1
In vigore dal 27 mag 2015
Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato:
1)
all', paragrafo 3:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
Salvo altrimenti disposto alle lettere b) o c), il tenore in peso di materie grasse del latte nelle merci allo stato in cui si trovano è determinato mediante estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico.»
;
b)
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
Quando, nella composizione delle merci soggette all'imposizione di un elemento agricolo secondo quanto disposto nella parte seconda e nella parte terza, sezione I, allegato 1, della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte e contenenti un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità al punto 4 del presente articolo, e un tenore di materie grasse del latte inferiore al 6 % come indicato dal dichiarante, si applica la seguente procedura in luogo della procedura di cui alla lettera b):
—
il tenore percentuale in peso delle materie grasse totali nelle merci è determinato come indicato alla lettera a);
—
per la determinazione del tenore delle materie grasse del latte si utilizza un metodo basato sull'estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico, seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materie grasse del latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 50, moltiplicando il valore così ottenuto per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa delle merci e dividendolo per 100.»
2)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
1. Entro il 17 dicembre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui risultati delle analisi effettuate secondo le procedure di cui all', paragrafi 3 e 4, relative alle merci aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità all', paragrafo 4, e dichiarate alle autorità doganali tra il 17 giugno 2015 e il 17 giugno 2017.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica e contengono:
a)
la data di accettazione della dichiarazione doganale;
b)
la quantità delle merci in questione;
c)
la classificazione tariffaria delle merci in questione;
d)
il codice addizionale dichiarato e, per le merci alle quali è stato applicato il metodo di analisi di cui all', paragrafo 3, lettera c), il codice addizionale applicabile in base ai risultati di tale metodo;
e)
il tenore di proteine del latte determinato mediante il metodo di analisi di cui all', paragrafo 4;
f)
l'indicazione del metodo di analisi applicato per la determinazione del tenore di materie grasse del latte in conformità all', paragrafo 3;
g)
il tenore totale di materie grasse, determinato mediante il metodo di analisi di cui all', paragrafo 3, lettera a);
h)
il tenore di materie grasse del latte determinato mediante uno dei metodi di analisi di cui all', paragrafo 3;
i)
ove opportuno, il tipo di materie grasse diverse da quelle del latte contenute nel prodotto agricolo trasformato.
3. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenterà agli Stati membri una relazione sul funzionamento della procedura di cui all', paragrafo 3, lettera c), entro il 17 giugno 2018.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:824:oj#art-1