Art. 9 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

Art. 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013 L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: «d) pesci danneggiati da predatori.» ; b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, quali le misure tecniche di cui all', paragrafo 2, intese ad aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero a ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali;» c) è aggiunto il paragrafo seguente: «14)   Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2020 compreso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai consigli consultivi e altre fonti pertinenti alla Commissione. Le relazioni annuali comprendono: — le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori per conformarsi all'obbligo di sbarco; — le misure adottate dagli Stati membri riguardanti il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco; — informazioni sull'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco; — informazioni in merito agli effetti dell'obbligo di sbarco sulla sicurezza a bordo dei pescherecci; — informazioni sull'uso e sullo smercio delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di specie soggette all'obbligo di sbarco; — informazioni sulle infrastrutture portuali e sulla conformità dei pescherecci rispetto all'obbligo di sbarco; — per ciascuna attività di pesca interessata, informazioni sulle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'obbligo di sbarco e raccomandazioni per affrontarle.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:812:oj#art-9