Art. 8 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

Art. 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013 Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato: 1) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   In linea con l'obiettivo di cui all', paragrafo 1, lettera b), le organizzazioni di produttori assicurano, nei piani di produzione e di commercializzazione da esse presentati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che lo sbarco degli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non determini lo sviluppo di attività specificamente dedicate alla cattura di tali organismi marini. Con le verifiche di cui al paragrafo 7 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori soddisfino l'obbligo previsto al primo comma del presente paragrafo.» ; 2) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (*9), nel regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (*10), e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (*11), nonché altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (*12), continuano ad applicarsi. 2.   Qualora siano stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione, le stesse costituiscono taglie minime di commercializzazione. (*9)  Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79)." (*10)  Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1)." (*11)  Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1)." (*12)  Regolamento (CEE) n. 3703/85 del Consiglio, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:812:oj#art-8