Art. 7 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Art. 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato: 1) all', all', paragrafo 1, all', all', punti 2, 7, 9, 10, 18 e 24, all', paragrafi 2, 6 e 7, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi da 4 a 7, all', paragrafo 2, all'articolo 12, all'articolo 14, paragrafi 1 e da 4 a 8, all'articolo 15, paragrafi da 1 a 5, nell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 3 e 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 3, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafi 2, 5 e 8, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1 e 5, all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafi 2 e 7, all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafi 1 e 7, all'articolo 74, paragrafo 2, negli articoli 77 e 79, all'articolo 80, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 81, paragrafo 1, all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, all'articolo 87, all'articolo 108, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 112, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 113, paragrafi 2, 4 e 5, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale», con le modifiche grammaticali del caso; 2) l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg.» ; b) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;» c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco. I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). (*7)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).» " ; 3) all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; f) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta.» ; 4) all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;» 5) all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;» 6) l'articolo 33 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; e» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (*8), non si applica alle uscite di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture. (*8)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).» " ; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 49 bis Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione 1.   Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. Tali catture non sono mescolate con altri prodotti della pesca. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) se le catture comprendono più dell'80 % di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento. Articolo 49 ter Regola “de minimis” Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'Unione. Articolo 49 quater Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'.» ; 8) l'articolo 56 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   I quantitativi di prodotti della pesca di varie specie, costituiti di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che provengono dalla stessa zona geografica di rilevanza o dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, possono essere suddivisi in lotti anteriormente alla prima vendita.» ; 9) all'articolo 58, paragrafo 5, è inserito il punto seguente: «e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;» 10) all'articolo 64, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti: «h) se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato per l'ammasso dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013; h bis) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;» 11) all'articolo 66, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera: «h) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;» 12) all'articolo 68, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera: «g) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;» 13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 73 bis Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.» ; 14) all'articolo 90, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi o siano soggette alle esenzioni previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca a cui tali norme si applicano.» ; 15) all'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti a seguito di infrazioni alle norme della politica comune della pesca.» ; 16) l'articolo 105 è così modificato: a) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati Fattore moltiplicatore Fino al 10 % Superamento *1,0 Dal 10 al 20 % Superamento *1,2 Dal 20 al 40 % Superamento *1,4 Dal 40 al 50 % Superamento *1,8 Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % Superamento *2,0» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se: a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2; b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale.» ; c) il paragrafo 3 bis è soppresso; 17) all'articolo 106, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile Fattore moltiplicatore Fino al 10 % Superamento * 1,0 Dal 10 al 20 % Superamento * 1,2 Dal 20 al 40 % Superamento * 1,4 Dal 40 al 50 % Superamento * 1,8 Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % Superamento * 2,0» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:812:oj#art-7