Art. 5 · Modifiche del regolamento (CE) n. 254/2002

Art. 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 254/2002

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 254/2002 Il regolamento (CE) n. 254/2002 è così modificato: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Per “catture non intenzionali” si intendono le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi previsti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).» " ; 2) all', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, quando si utilizza l'attrezzatura da pesca specificata al primo comma, tutte le catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.» ; 3) all' è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.» .
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