Art. 3 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Art. 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

In vigore dal 20 mag 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006 Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), nel titolo dell', nell', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, nel titolo dell'articolo 18, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 3, e all'allegato I, sezione B, paragrafo 7, il termine «Comunità» o le corrispondenti forme aggettivali sono sostituiti da «Unione», «dell'Unione» o «unionale» con le modifiche grammaticali del caso; 2) all' è aggiunto il punto seguente: «18)   “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), devono essere sbarcate perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. (*3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).» " ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.» ; 4) l'articolo 15 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato III per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato III del presente regolamento. 1 bis.   L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco. 1 ter.   Se le catture di cui al paragrafo 1 bis sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca. 1 quater.   Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.» ; b) al paragrafo 3, la frase «paragrafo 1» è sostituito dalla frase «paragrafo 1 bis»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 15 bis Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 29 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato III del presente regolamento.» ; 6) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.» ; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015. 3.   La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 15 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 15 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 8) all'allegato III, i termini «taglie minime di organismi marini» sono sostituiti dai termini «taglie minime di riferimento per la conservazione» e i termini «taglia minima» sono sostituiti dai termini «taglia minima di riferimento per la conservazione».
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