Art. 1 · Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG

Art. 1

Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG

In vigore dal 20 mag 2015
Nel regolamento (UE) n. 1304/2013 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 22 bis Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG 1.   Oltre al prefinanziamento iniziale versato a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2015 è versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica per l'IOG a tutti i programmi operativi sostenuti dall'IOG, a prescindere dalla modalità di programmazione conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al fine di aumentare al 30 % il prefinanziamento iniziale dalla dotazione specifica per l'IOG (il “prefinanziamento iniziale supplementare”). 2.   Ai fini del calcolo del prefinanziamento iniziale supplementare, sono detratti gli importi versati dalla dotazione specifica per l'IOG al programma operativo conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 3.   Qualora entro il 23 maggio 2016 gli Stati membri non presentino domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50 % del prefinanziamento iniziale supplementare, essi rimborsano alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato a norma del paragrafo 1. Tale rimborso non ha effetti sul contributo dalla dotazione specifica dell'IOG al programma operativo in questione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:779:oj#art-1