Art. 1
In vigore dal 19 mag 2015
Dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014 i dazi doganali autonomi per gli oli pesanti e i prodotti analoghi che rientrano nel codice NC 2707 99 99 , destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilita all'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono sospesi, purché siano applicate le regole relative alla destinazione particolare di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Ai fini del primo paragrafo, l'effetto retroattivo di un'autorizzazione di destinazione particolare previsto dall'articolo 294, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere esteso fino al 4 aprile 2013 purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 294, paragrafo 3, di tale regolamento.
Storico versioni
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