Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mag 2015
Nell'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 sono inseriti i seguenti paragrafi 8 bis e 8 ter: «8 bis.   Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/2002 (*1) e (UE) n. 407/2010 (*2) del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1o maggio 2015 a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (“decisione di rinvio”). La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02 % del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo. La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma. Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base ad un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi: a) lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione; b) secondo gli indicatori di avanzamento i progressi degli interventi correttivi non sono sufficienti; o c) il risultato di tali interventi non è soddisfacente. 8 ter.   Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 8 bis sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. (*1)  Regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).» "
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