Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 mag 2015
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7225 11 00 e ex 7226 11 00 (codici TARIC 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 e 7226 11 00 91) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai; Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan 28,7 % C039 Tutte le altre società 28,7 % C999 Giappone JFE Steel Corporation, Tokyo 34,2 % C040 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo 35,9 % C041 Tutte le altre società 35,9 % C999 Repubblica di Corea POSCO, Seoul 22,8 % C042 Tutte le altre società 22,8 % C999 Federazione russa OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinburg 21,6 % C043 Tutte le altre società 21,6 % C999 Stati Uniti d'America AK Steel Corporation, Ohio 22,0 % C044 Tutte le altre società 22,0 % C999 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
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