Art. 1
In vigore dal 12 mag 2015
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7225 11 00 e ex 7226 11 00 (codici TARIC 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 e 7226 11 00 91) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai; Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan
28,7 %
C039
Tutte le altre società
28,7 %
C999
Giappone
JFE Steel Corporation, Tokyo
34,2 %
C040
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo
35,9 %
C041
Tutte le altre società
35,9 %
C999
Repubblica di Corea
POSCO, Seoul
22,8 %
C042
Tutte le altre società
22,8 %
C999
Federazione russa
OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinburg
21,6 %
C043
Tutte le altre società
21,6 %
C999
Stati Uniti d'America
AK Steel Corporation, Ohio
22,0 %
C044
Tutte le altre società
22,0 %
C999
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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