Art. 1
In vigore dal 11 mag 2015
1. L'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell', primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.
2. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono considerate soggetti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 331/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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