Art. 4 · Contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura

Art. 4

Contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura

In vigore dal 11 mag 2015
Contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura Il contributo dell'Unione è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dai suddetti Stati membri a norma dell' durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura. Il contributo minimo dell'Unione è pari a 25 000 EUR per programma. Se l'importo del finanziamento unionale chiesto da uno Stato membro per il proprio programma è inferiore all'assegnazione di cui al primo comma, il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura degli altri Stati membri può essere aumentato proporzionalmente al numero di alveari che hanno notificato.
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