Art. 1
In vigore dal 8 mag 2015
L' del regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 è così modificato:
1)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm.»
;
2)
Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6:
«3. In deroga al paragrafo 2, il pannello a maglie quadrate può essere collocato a una maggiore distanza dal sacco se la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostra che una diversa combinazione di attrezzi e dispositivi ha caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano.
4. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm possono utilizzare, anziché un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm, attrezzi o dispositivi per i quali la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostri che hanno caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano.
5. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm, le cui catture in ogni bordata di pesca nella zona a est di 8° di longitudine ovest del Mar Celtico comprendono almeno il 55 % di merlano, possono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm se operano con reti a strascico o sciabiche con una dimensione unica di maglia pari o superiore a 100 mm.
6. I pescherecci che si avvalgono delle deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono disporre di una specifica autorizzazione di pesca rilasciata dal loro Stato membro di bandiera prima dell'uscita in mare. Lo Stato membro di bandiera esamina ogni domanda di autorizzazione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*1) e degli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (*2).
(*1) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).»
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Storico versioni
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