Art. 1
In vigore dal 6 mag 2015
All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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