Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 2015
All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età» .
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