Art. 9 · Investimenti ammissibili

Art. 9

Investimenti ammissibili

In vigore dal 29 apr 2015
Investimenti ammissibili 1.   Conformemente agli obiettivi di cui all', paragrafo 2, un ELTIF investe soltanto nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nel presente regolamento: a) attività di investimento ammissibili; b) attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. 2.   Un ELTIF non svolge alcuna delle seguenti attività: a) vendita allo scoperto di attività; b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (commodity), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi; c) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle attività dell'ELTIF; d) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF. 3.   Ai fini della coerente applicazione del presente articolo, l'ESMA, previo svolgimento di una consultazione pubblica, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i criteri per stabilire i casi in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera d). L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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