Art. 6
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di un ELTIF
In vigore dal 29 apr 2015
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di un ELTIF
1. Un FIA UE è autorizzato come ELTIF solamente se l'autorità competente:
a)
ha accertato che il FIA UE è in grado di rispettare tutti gli obblighi del presente regolamento;
b)
ha approvato la domanda per la gestione dell'ELTIF presentata da un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE, il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario.
2. Qualora un FIA UE presenti domanda ai sensi dell', paragrafo 5, del presente regolamento, l'autorità competente autorizza il FIA UE solo ove abbia accertato che il FIA UE rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alla direttiva 2011/61/UE relativamente all'autorizzazione di un GEFIA UE.
3. L'autorità competente dell'ELTIF può rifiutarsi di approvare la domanda presentata da un GEFIA UE per la gestione di un ELTIF soltanto se il GEFIA UE:
a)
non rispetta il presente regolamento;
b)
non rispetta la direttiva 2011/61/UE;
c)
non è autorizzato dalla sua autorità competente a gestire FIA che attuino strategie d'investimento del tipo di quelle disciplinate dal presente regolamento; oppure
d)
non ha fornito la documentazione di cui all', paragrafo 2, né i chiarimenti o le informazioni richiesti a norma di tale articolo.
Prima di rifiutare di accettare una domanda, l'autorità competente dell'ELTIF consulta l'autorità competente del GEFIA UE.
4. L'autorità competente dell'ELTIF non concede l'autorizzazione a operare come ELTIF al FIA UE che ha presentato una domanda di autorizzazione se è soggetto per legge al divieto di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.
5. L'autorità competente dell'ELTIF comunica al FIA UE i motivi della mancata concessione dell'autorizzazione a operare come ELTIF.
6. Una domanda respinta a norma del presente capo non può essere nuovamente presentata alle autorità competenti di altri Stati membri.
7. L'autorizzazione a operare come ELTIF non è subordinata al fatto che l'ELTIF sia gestito da un GEFIA UE autorizzato nello Stato membro di origine dell'ELTIF né che il GEFIA UE eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'ELTIF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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