Art. 5 · Domanda di autorizzazione come ELTIF

Art. 5

Domanda di autorizzazione come ELTIF

In vigore dal 29 apr 2015
Domanda di autorizzazione come ELTIF 1.   Una domanda di autorizzazione come ELTIF è presentata all'autorità competente dell'ELTIF. La domanda di autorizzazione come ELTIF contiene le seguenti informazioni: a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo; b) informazioni sull'identità del gestore dell'ELTIF proposto, sulla sua attuale e precedente attività di gestione di fondi e sulla sua esperienza; c) informazioni sull'identità del depositario; d) una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio. L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito alla documentazione e alle informazioni fornite di cui al secondo comma. 2.   Soltanto un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE può presentare all'autorità competente dell'ELTIF una domanda per la gestione di un ELTIF per il quale sia stata richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1. Qualora l'autorità competente dell'ELTIF sia la stessa autorità competente del GEFIA UE, la domanda di autorizzazione fa riferimento alla documentazione trasmessa per l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Una domanda di autorizzazione per la gestione di un ELTIF contiene le seguenti informazioni: a) l'accordo scritto concluso con il depositario; b) informazioni sulle modalità di delega della gestione del portafoglio, della gestione del rischio e dell'amministrazione dell'ELTIF; c) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dei FIA che il GEFIA UE è autorizzato a gestire. L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere all'autorità competente del GEFIA UE chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione di cui al secondo comma o una dichiarazione che attesti che gli ELTIF rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del GEFIA UE a gestire FIA. L'autorità competente del GEFIA UE fornisce una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta presentata dall'autorità competente dell'ELTIF. 3.   Entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa, i richiedenti sono informati del rilascio o meno dell'autorizzazione a un ELTIF, compresa l'autorizzazione per la gestione dell'ELTIF da parte del GEFIA UE. 4.   Ogni successiva modifica della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'autorità competente dell'ELTIF. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, un FIA UE la cui forma giuridica consenta la gestione interna e il cui consiglio di amministrazione scelga di non nominare un GEFIA esterno presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione come ELTIF ai sensi del presente regolamento e come GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Fermo restando l' della direttiva 2011/61/UE, la domanda di autorizzazione come ELTIF gestito internamente contiene: a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo; b) una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio. In deroga al paragrafo 3, un FIA UE gestito internamente è informato della concessione o meno dell'autorizzazione come ELTIF entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:760:oj#art-5