Art. 37 · Riesame

Art. 37

Riesame

In vigore dal 29 apr 2015
Riesame 1.   Entro il 9 giugno 2019, la Commissione avvia il riesame dell'applicazione del presente regolamento. Essa analizza in particolare: a) l'impatto dell'; b) l'impatto sulla diversificazione delle attività dell'applicazione della soglia minima del 70 % di attività d'investimento ammissibili di cui all', paragrafo 1; c) in che misura gli ELTIF sono commercializzati nell'Unione e se i GEFIA rientranti nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE potrebbero avere interesse a commercializzare gli ELTIF; d) l'opportunità di aggiornare l'elenco delle attività e degli investimenti ammissibili, nonché le norme sulla diversificazione, la composizione del portafoglio e i limiti dell'assunzione in prestito di liquidità. 2.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo e previa consultazione dell'ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il contributo del presente regolamento e degli ELTIF al completamento dell'unione dei mercati dei capitali e al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
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