Art. 35
Cooperazione tra autorità competenti
In vigore dal 29 apr 2015
Cooperazione tra autorità competenti
1. L'autorità competente dell'ELTIF e l'autorità competente del gestore dell'ELTIF, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
2. Le autorità competenti cooperano tra loro ai sensi della direttiva 2011/61/UE.
3. Le autorità competenti e l'ESMA collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le autorità competenti e l'ESMA si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
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