Art. 30 · Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio

Art. 30

Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio

In vigore dal 29 apr 2015
Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio 1.   Le quote o azioni di un ELTIF possono essere commercializzate a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti dal gestore dell'ELTIF o dal distributore. 2.   Un gestore di un ELTIF può offrire o collocare direttamente quote o azioni dell'ELTIF presso gli investitori al dettaglio solo se il gestore è autorizzato a fornire i servizi di cui all', paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e solo dopo che il gestore abbia eseguito il test di idoneità di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   Qualora il portafoglio di strumenti finanziari di un potenziale investitore al dettaglio non superi 500 000 EUR, il gestore dell'ELTIF o qualsiasi distributore, dopo aver eseguito il test di idoneità di cui all', paragrafo 1, e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, assicura, sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore al dettaglio, che quest'ultimo non investa un importo aggregato che superi il 10 % del portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore in ELTIF e che l'importo minimo iniziale investito in uno o più ELTIF sia pari a 10 000 EUR. Il potenziale investitore al dettaglio è tenuto a fornire al gestore dell'ELTIF o al distributore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari e sugli investimenti in ELTIF di cui al primo comma. Ai fini del presente paragrafo, per portafoglio di strumenti finanziari si intende un portafoglio che comprende depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia. 4.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF commercializzato agli investitori al dettaglio prevedono che tutti gli investitori beneficino di pari trattamento e che nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico sia concesso a singoli investitori o gruppi di investitori. 5.   La forma giuridica di un ELTIF commercializzato agli investitori al dettaglio non comporta alcuna ulteriore responsabilità per l'investitore al dettaglio o richiede ulteriori impegni da parte di tale investitore, fatto salvo il capitale impegnato inizialmente. 6.   Nel corso del periodo di sottoscrizione e almeno due settimane dopo la data della loro sottoscrizione di quote o azioni dell'ELTIF gli investitori al dettaglio devono poter annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità. 7.   Il gestore di un ELTIF commercializzato agli investitori al dettaglio istituisce procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentano a tali investitori di presentare i reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:760:oj#art-30