Art. 29 · Disposizioni specifiche concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori al dettaglio

Art. 29

Disposizioni specifiche concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori al dettaglio

In vigore dal 29 apr 2015
Disposizioni specifiche concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori al dettaglio 1.   In deroga all', paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, il depositario di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio è un istituto del tipo indicato all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE. 2.   In deroga all', paragrafo 13, secondo comma, e all', paragrafo 14, della direttiva 2011/61/UE, il depositario di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio non è autorizzato a esonerarsi dalle proprie responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia presso terzi. 3.   La responsabilità del depositario di cui all', paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE non è esclusa o limitata da un accordo qualora l'ELTIF sia commercializzato presso investitori al dettaglio. 4.   Qualsiasi accordo che contravviene al paragrafo 3 è da considerarsi nullo. 5.   Gli attivi detenuti in custodia dal depositario di un ELTIF non devono essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione che coinvolga attività detenute in custodia, tra cui, ma non solo, la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito. Sono ammesse a essere riutilizzate solo le attività detenute in custodia dal depositario di un ELTIF a condizione che: a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'ELTIF; b) il depositario esegua le istruzioni del gestore dell'ELTIF a nome dell'ELTIF; c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'ELTIF e nell'interesse dei titolari di quote o azioni; e d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'ELTIF mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà. Il valore di mercato della garanzia collaterale di cui al secondo comma, lettera d), è in ogni momento pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.
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