Art. 27 · Procedura di valutazione interna per gli ELTIF commercializzati presso gli investitori al dettaglio

Art. 27

Procedura di valutazione interna per gli ELTIF commercializzati presso gli investitori al dettaglio

In vigore dal 29 apr 2015
Procedura di valutazione interna per gli ELTIF commercializzati presso gli investitori al dettaglio 1.   Il gestore di un ELTIF, le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio, stabilisce e applica una procedura interna specifica per la valutazione di tale ELTIF prima della sua commercializzazione o distribuzione presso gli investitori al dettaglio. 2.   Nel quadro della procedura interna di cui al paragrafo 1, il gestore dell'ELTIF valuta se l'ELTIF sia adatto a essere commercializzato presso gli investitori al dettaglio, tenendo conto almeno: a) del ciclo di vita dell'ELTIF; e b) della prevista strategia di investimento dell'ELTIF. 3.   Il gestore dell'ELTIF mette a disposizione dei distributori tutte le informazioni appropriate su un ELTIF che è commercializzato presso gli investitori al dettaglio, incluse tutte le informazioni riguardanti il suo ciclo di vita e la strategia di investimento, nonché la procedura di valutazione interna e le giurisdizioni in cui l'ELTIF è autorizzato a investire.
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