Art. 22 · Distribuzione di proventi e capitali

Art. 22

Distribuzione di proventi e capitali

In vigore dal 29 apr 2015
Distribuzione di proventi e capitali 1.   Un ELTIF può distribuire periodicamente agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio. I proventi includono: a) proventi prodotti regolarmente dalle attività; b) plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività. 2.   I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF. 3.   Un ELTIF può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli investitori da parte del gestore dell'ELTIF. 4.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF specificano la politica in materia di distribuzione che l'ELTIF applicherà durante il suo ciclo di vita.
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