Art. 21
Liquidazione delle attività dell'ELTIF
In vigore dal 29 apr 2015
Liquidazione delle attività dell'ELTIF
1. Un ELTIF adotta un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF e lo comunica all'autorità competente dell'ELTIF al più tardi un anno prima della data della fine del ciclo di vita dell'ELTIF.
2. Il programma di cui al paragrafo 1 include:
a)
una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti;
b)
una valutazione e il confronto dei potenziali prezzi di vendita;
c)
una valutazione delle attività da liquidare;
d)
un calendario del programma di liquidazione.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), e la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c).
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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