Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009
In vigore dal 29 apr 2015
Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009
Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) “indipendenza professionale”: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;»
;
2)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell', (l'“INS”) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.
La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.»
;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali
1. All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento.
2. A tale fine, l'organo di vertice degli INS:
a)
è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;
b)
è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;
c)
agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;
d)
è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;
e)
pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;
f)
coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
g)
elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e
h)
rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.
3. Ogni Stato membro garantisce che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dall'organo di vertice dell'INS.
4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli INS e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi per la revoca della nomina dell'organo di vertice degli INS o il suo trasferimento a un'altra posizione non devono mettere a rischio l'indipendenza professionale.
5. Ogni Stato membro può istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee. L'organo di vertice degli INS e, se del caso, i responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di selezione, trasferimento e revoca della nomina dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.»
;
4)
all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza nell'assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti.
3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Ogni istituzione o organismo che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.»
;
5)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Direttore generale della Commissione (Eurostat)
1. Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posta sotto la direzione di un direttore generale.
2. La Commissione garantisce che la procedura di selezione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
3. Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo o altri istituzioni, organismi, uffici o agenzie.
4. Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica. Il direttore generale di Eurostat pubblica una relazione annuale.»
;
6)
all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche europee. A questo scopo, gli “impegni sulla fiducia nelle statistiche” (“impegni”) degli Stati membri e della Commissione mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche. Gli impegni comprendono impegni politici specifici a migliorare o mantenere, secondo le necessità, le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e sono pubblicati con una sintesi per i cittadini.
4. Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.
In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni.
5. L'impegno assunto dalla Commissione è monitorato regolarmente dal Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB). La valutazione dell'ESGAB in merito all'attuazione dell'impegno è inserita nella relazione annuale trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità della decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). L'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'impegno entro il 9 giugno 2018.
(*1) Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).»
"
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7)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabilite anche nella legislazione settoriale.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità previste dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità dei dati forniti, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro accuratezza. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee.»
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b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. A fini della trasparenza, la Commissione (Eurostat) rende pubblica, ove opportuno, la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.
5. Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione settoriale, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave.»
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8)
all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.»
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9)
all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:
a)
l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;
b)
i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello dell'Unione con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e
c)
l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
(*2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»
"
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10)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Programma di lavoro annuale
La Commissione trasmette entro il 30 aprile il suo programma annuale di lavoro per l'anno successivo al comitato dell'SSE.
Nell'elaborazione di ogni programma annuale di lavoro, la Commissione garantisce la determinazione di priorità in maniera efficace, compresi il riesame e l'indicazione delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Ogni programma annuale di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:
a)
le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e dell'Unione e dell'onere di risposta;
b)
le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e
c)
le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma annuale di lavoro.»
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11)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Dati amministrativi: accesso, uso e integrazione
1. Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'.
2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso di registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso dei dati ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda i dati amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.
3. L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
4. I dati amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.
5. Gli INS e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.»
;
12)
all'articolo 20, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale allineamento mediante atti di esecuzione, senza integrare il presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»
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13)
all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»
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14)
l'articolo 24 è soppresso;
15)
l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Violazione del segreto statistico
Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.»
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16)
l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»
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