Art. 7
Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
In vigore dal 29 apr 2015
Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:
a)
sono indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale;
b)
non offrono tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività;
c)
non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.
2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale dello schema può chiedere a uno schema di carte di pagamento di fornire una relazione indipendente in cui si conferma la sua conformità al paragrafo 1.
3. Gli schemi di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.
4. Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento.
5. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.
6. L'autorità bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), può mettere a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i requisiti che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 9 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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