Art. 4 · Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori

Art. 4

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori

In vigore dal 29 apr 2015
Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:751:oj#art-4