Art. 15 · Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

Art. 15

Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

In vigore dal 29 apr 2015
Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso 1.   Gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 9 giugno 2017. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.
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