Art. 14
Sanzioni
In vigore dal 29 apr 2015
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.
2. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 9 giugno 2016 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.
Storico versioni
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