Art. 13 · Autorità competenti

Art. 13

Autorità competenti

In vigore dal 29 apr 2015
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo. 2.   Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti. 3.   Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro 9 giugno 2016. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità. 5.   Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni. 6.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
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