Art. 11 · Norme in materia di orientamento

Art. 11

Norme in materia di orientamento

In vigore dal 29 apr 2015
Norme in materia di orientamento 1.   Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri. 2.   Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole dello schema applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE e alla direttiva 2011/83/UE.
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