Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 apr 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) strumenti che permettono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi in base ad un accordo commerciale diretto con un emittente professionale; b) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi; c) strumenti validi solo in un unico Stato membro forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente. 3.   Il capo II non si applica: a) alle operazioni tramite carte aziendali; b) ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di pagamento; e c) alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti. 4.   L' non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti. 5.   Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 % del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro.
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