Art. 4 · Conto di garanzia

Art. 4

Conto di garanzia

In vigore dal 28 apr 2015
Conto di garanzia Per quanto riguarda il conto di garanzia di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accordo di PPP contiene le seguenti disposizioni: a) se del caso, i criteri di selezione dell'istituto finanziario presso il quale sarà aperto il conto di garanzia, compresi i requisiti riguardanti la solvibilità; b) le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti a valere sul conto di garanzia; c) la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dall'accordo di PPP; d) l'obbligo per i titolari del conto di garanzia di informare l'autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia; e) le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione dell'accordo di PPP.
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