Art. 2 · Proposta di sostituzione del partner privato

Art. 2

Proposta di sostituzione del partner privato

In vigore dal 28 apr 2015
Proposta di sostituzione del partner privato 1.   Il partner o l'organismo inviano all'autorità di gestione la proposta di sostituzione del partner privato come beneficiario entro un mese dalla data della decisione di sostituzione. 2.   La proposta di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti elementi: a) i termini e le condizioni dell'accordo di PPP o dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione nell'ambito della quale avviene la sostituzione; b) la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all' del presente regolamento da parte del partner o dell'organismo in questione e la prova che il partner o l'organismo anzidetti si assumono e adempiono gli obblighi propri di un beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013; c) la prova che il partner o l'organismo in questione hanno ricevuto una copia dell'accordo originale relativo al sostegno e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
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