Art. 3
Ammissibilità dei programmi semplici
In vigore dal 23 apr 2015
Ammissibilità dei programmi semplici
1. Per essere ammissibili, i programmi semplici:
a)
rispettano la normativa unionale applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;
b)
hanno dimensioni significative, segnatamente in termini di impatto transfrontaliero quantificabile previsto. Nel mercato interno, ciò significa che un programma sarà eseguito in almeno due Stati membri con allocazione di una quota proporzionale del bilancio, tenendo conto in particolare delle rispettive dimensioni del mercato in ciascuno Stato membro interessato, oppure sarà eseguito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'organizzazione proponente. Tale criterio non si applica ai programmi il cui messaggio riguarda i regimi di qualità dell'Unione di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014, e ai programmi il cui messaggio riguarda le buone pratiche alimentari;
c)
hanno una dimensione unionale, in termini sia di contenuti che di impatto, in particolare forniscono informazioni sulle norme europee di produzione, la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari europei e le pratiche e la cultura alimentari in Europa, promuovono l'immagine dei prodotti europei nel mercato interno e nei mercati internazionali, aumentano il grado di conoscenza dell'opinione pubblica e delle imprese commerciali in relazione ai prodotti e ai simboli grafici dei prodotti europei. Ciò significa, in particolare, che un programma a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, dovrà concentrarsi sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione. Quando nel suddetto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell'Unione;
2. inoltre, se l'informazione trasmessa da un programma riguarda l'impatto sulla salute, il messaggio:
a)
a livello di mercato interno, rispetta l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, o è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;
b)
a livello di paesi terzi, è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni.
Storico versioni
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