Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2015
All'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non si applicano per quanto riguarda il primo ed il secondo periodo contingentale successivi ai primi tre.»
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