Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 apr 2015
Disposizioni transitorie L'introduzione nell'Unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello pertinente di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT, E o EP, di cui all'allegato I, parte 2, di detto regolamento nelle versioni che precedono le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 18 maggio 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato compilato, firmato e rechi data non posteriore al 3 maggio 2015.
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