Art. 2
In vigore dal 14 apr 2015
1. Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati a norma dell' o dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 e che superano gli importi stabiliti conformemente all' del presente regolamento sono rimborsati o sgravati.
2. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile entro il termine di cui all'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8).
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