Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 apr 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato: 1) All'articolo 22, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.» ; 2) All'articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, il regolamento (CE) n. 259/2008 continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2012 e 2013. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni di cui a tale articolo restano disponibili sul sito Internet fino al 31 maggio 2015 o fino a quando siano pubblicate le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2014 conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento.» ; 3) Nell'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 9: «9. I regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.»
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