Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 mar 2015
Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato: 1) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovuto dai produttori a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità all'articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento. Fatta salva l'applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'importo del prelievo dovuto relativo al periodo annuale a decorrere dal 1o aprile 2014 è effettuato in tre rate annuali senza interesse. La prima rata, corrispondente a 1/3 dell'importo complessivo dovuto, è versata entro il 30 settembre 2015. Entro il 30 settembre 2016 sono versati almeno 2/3 dell'importo complessivo dovuto. Entro il 30 settembre 2017 è saldato l'importo complessivo. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori siano beneficiari di tale regime rateale.» ; 2) all'articolo 19, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «In deroga al secondo comma, gli Stati membri che applicano il regime rateale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, completano le relazioni di ispezione entro quarantadue mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.» ; 3) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   Gli Stati membri che applicano il regime rateale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, notificano alla Commissione entro il 30 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 il numero dei beneficiari del regime e l'importo del prelievo non ancora versato da loro in relazione a ciascun pagamento annuale, indicandoli nella colonna i) della tabella contenuta nella parte 2 della relazione figurante nell'allegato II bis, con l'indicazione “regime rateale”.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:517:oj#art-1