Art. 8 · Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza

Art. 8

Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza

In vigore dal 24 mar 2015
Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza Qualora l'autorità di vigilanza ritenga che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a utilizzare un aggiustamento di congruità non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, o all'articolo 77 quater, della direttiva 2009/138/CE, tale autorità di vigilanza informa immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e spiega la natura della mancata osservanza.
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