Art. 7
Revisione dell'importo approvato o revoca dell'approvazione del metodo
In vigore dal 24 mar 2015
Revisione dell'importo approvato o revoca dell'approvazione del metodo
1. Se un elemento dei fondi propri accessori non soddisfa più le condizioni alle quali è stata concessa l'approvazione di un importo o di un metodo di calcolo, l'autorità di vigilanza decide di agire in uno dei seguenti modi:
a)
ridurre l'importo di un elemento dei fondi propri accessori a un valore inferiore o a zero;
b)
revocare l'approvazione di un metodo di calcolo.
2. Se adotta una decisione conformemente al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza la comunica senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone i motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:499:oj#art-7