Art. 7 · Revisione dell'importo approvato o revoca dell'approvazione del metodo

Art. 7

Revisione dell'importo approvato o revoca dell'approvazione del metodo

In vigore dal 24 mar 2015
Revisione dell'importo approvato o revoca dell'approvazione del metodo 1.   Se un elemento dei fondi propri accessori non soddisfa più le condizioni alle quali è stata concessa l'approvazione di un importo o di un metodo di calcolo, l'autorità di vigilanza decide di agire in uno dei seguenti modi: a) ridurre l'importo di un elemento dei fondi propri accessori a un valore inferiore o a zero; b) revocare l'approvazione di un metodo di calcolo. 2.   Se adotta una decisione conformemente al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza la comunica senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone i motivi.
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