Art. 3 · Elementi di prova riguardanti l'importo o il metodo

Art. 3

Elementi di prova riguardanti l'importo o il metodo

In vigore dal 24 mar 2015
Elementi di prova riguardanti l'importo o il metodo Nella domanda presentata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un importo monetario specificato di un elemento dei fondi propri accessori o di un metodo per determinare l'importo di un elemento dei fondi propri accessori. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un importo monetario specificato, la domanda contiene una spiegazione del calcolo dell'importo, basato su ipotesi prudenti e realistiche conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un metodo di calcolo fornisce le seguenti informazioni: a) una spiegazione del metodo e di come esso riflette la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori; b) una descrizione di eventuali ipotesi su cui il metodo si basa e dei motivi per cui esse sono prudenti e realistiche; c) l'importo iniziale previsto dell'elemento che è stato calcolato applicando il metodo in questione e una giustificazione di tale importo; d) una spiegazione delle procedure di convalida che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione metterà in atto per garantire che i risultati del metodo continuino a riflettere la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento su base continuativa.
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