Art. 6
Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza
In vigore dal 24 mar 2015
Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza
L'autorità di vigilanza può revocare l'approvazione concessa a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di usare il metodo dei parametri specifici dell'impresa se:
a)
l'impresa che è stata autorizzata a usare parametri specifici dell'impresa non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE e agli articoli da 218 a 220 del regolamento delegato (UE) 2015/35;
b)
in circostanze debitamente giustificate, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende applicare nuovamente i parametri standard, presentando all'autorità di vigilanza una domanda in cui indica i motivi dell'inadeguatezza dei parametri specifici dell'impresa e fornendo prove documentali al riguardo.
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